Casellario postale, le normative da conoscere prima di installarne uno

Il casellario postale, la “vecchia” casella della posta presente in tutti gli edifici, sembra a una prima valutazione uno di quegli elementi eterni, lì da sempre, facenti parte dell’edificio fin dalla sua costruzione.

Eppure la realtà è diversa: nel corso del tempo non solo si sono evoluti i prodotti, che sono diventati non solo più performanti e funzionali, ma anche più belli. E poi negli anni è cambiata la normativa che regola tutte le caratteristiche e le specifiche dei casellari postali, dai decreti ministeriali italiani fino alle linee indicate dalle normative europee.

Come sottolineano gli esperti di Varbox, che sul proprio sito web propongono diverse tipologie di cassette postali, e da sempre specializzati in questo settore, dietro a quello che appare un “semplice” casellario della posta in un condominio c’è molto, molto di più.

Innanzitutto ci sono studi approfonditi, su materiali, resistenza, sicurezza, ergonomia; e poi esistono standard di produzione severissimi che appunto devono rispettare tutte le leggi in merito. Vediamo quali sono le principali norme di riferimento.

I decreti ministeriali

Nell’arco degli ultimi vent’anni sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e quindi divenuti effettivi, almeno due Decreti Ministeriali che specificano caratteristiche e collocazione del casellario postale all’interno dei condomini. Il primo è il Decreto Legislativo emanato dal Ministero delle Comunicazioni il 9 aprile 2001, rubricato come “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”, che negli articoli 45, 46 e 47 definisce proprio questi aspetti. In particolare, l’articolo 45 specifica che “Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso”. In sintesi, le caselle devono essere posizionate in un’area accessibile all’addetto alla consegna e installate a spese del condominio stesso. In merito alla collocazione, l’articolo 46 specifica che “Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione”. E l’articolo 47 precisa che “Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”. La legge stabilisce quindi che il casellario sia unico e situato in un’unica zona facilmente accessibile. E chi non rispetta queste normative? Il Decreto nell’articolo 48 parla chiaro: “I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente”. Insomma, chi sbaglia, paga: in questo caso, il condominio.

Queste normative sono state poi integrate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2008, che oltre a ribadire i principi preesistenti evidenzia che “La forma e le dimensioni della cassetta e l’apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà”. Un’ulteriore indicazione, particolarmente importante, prevede che l’accesso alla casella sia agevole per tutti i condomini, inclusi gli anziani e le persone con disabilità.

La normativa europea

Nell’ultimo periodo alle specifiche dei Decreti Ministeriali si è aggiunta anche la normativa europea UNI EN 13724 che ribadisce con maggior precisione dimensioni e caratteristiche delle singole caselle. La norma UE, infatti, afferma che le dimensioni delle caselle postali debbano essere sufficienti ad accogliere agevolmente – cioè senza piegare, rovinare o forzare – plichi del formato A4. La legge è molto precisa e fornisce anche delle misure specifiche: la feritoia deve avere una dimensione minima di 325 x 30 mm; le cassette verticali devono presentare una profondità minima di 100 mm; la targhetta portanome non può avere misure inferiori a 60×15 mm. Ovviamente, ci sono anche delle indicazioni sui materiali impiegati e la loro robustezza: in particolare, la cassetta deve essere realizzata in modo da resistere agli agenti atmosferici e con una lamiera dallo spessore non inferiore a 1,2 mm. L’intera struttura del casellario, per la sicurezza dell’addetto alla consegna della posta, deve naturalmente essere priva di spigoli vivi potenzialmente pericolosi. Un ulteriore elemento introdotto da questa normativa riguarda il delicato aspetto della privacy: per questa ragione, dato che ogni condomino ha diritto alla riservatezza, le singole cassette postali debbano essere dotate di appositi dispositivi anti-prelievo e non presentare spioncini d’ispezione. Insomma, dal punto di vista legale quello che sembra il banale posizionamento di un casellario postale prevede invece diverse specifiche da rispettare, pena l’adeguamento e il suo relativo costo.

A chi spettano riparazioni o eventuali sostituzioni?

La singola cassetta della posta è imputabile al condomino a cui è intestata, che deve perciò occuparsi della sua identificazione e mantenerla. E’ invece proprietà dell’intero condominio la struttura che raccoglie tutte le singole cassette postali e in questo caso ogni intervento – che sia di riparazione o sostituzione – deve essere deliberato dall’assemblea e le relative spese sostenute dai condomini in parti uguali.