La clausola Claims Made nell’assicurazione Professionale Medici

 Conoscere i termini di copertura offerti dalla propria assicurazione è fondamentale per tutelare la propria attività professionale. Cosa vuol dire la clausola Claims made nell’assicurazione professionale medici e perché è vantaggiosa? 

 Il settore delle assicurazioni responsabilità civile, e ancor più quelle destinate ai medici, hanno subito negli ultimi anni dei notevoli cambiamenti introdotti soprattutto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota anche come Legge Gelli.

Sono due le formule di copertura: “loss occurrence” e “claims made”. Ecco di cosa si tratta e perché è importante conoscere la tipologia di copertura e la sua efficacia.

Claims made e loss occurrence: quali sono le differenze

Che cosa vuol dire la dicitura “claims made” e “loss occurence” che spesso si ritrova sulle assicurazioni responsabilità civile? Conoscere la differenza è importante per sapere quale tipologia di polizza stipulare e di quale tipo di copertura si potrà beneficiare.

Con Loss occurence, espressione che si può tradurre “evento dannoso”, solitamente si indica la tipologia di copertura più diffusa e che garantisce la copertura per gli eventi che avvengono durante il periodo di assicurazione. Ovvero, questa formula tiene conto del momento preciso in cui si è verificato il danno e non contempla quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza. E’ una clausola che si trova nelle polizze di Responsabilità civile del capofamiglia.

La formula Claims made, che può essere tradotta come “a richiesta fatta”, invece, si applica nell’ambito della responsabilità civile professionale e viene presa in prestito dal sistema anglosassone. La differenza, rispetto all’opzione citata prima, è che l’assicurazione contempla tutte le richieste di risarcimento del terzo danneggiato che sono pervenute nel periodo di copertura della polizza e, quindi, non fanno riferimento al momento in cui è avvenuto il danno.

Bisogna ricordare, inoltre, che, secondo l’art. 2049 del codice civile, sono previsti 10 anni come termine di prescrizione per il risarcimento danni per rapporti extracontrattuali e 5 anni per la responsabilità contrattuale.

Questo vuol dire che, in pratica, con il regime loss occurrence, l’assicurazione dovrà coprire un eventuale reclamo anche se questo viene inoltrato a distanza di anni dall’evento. Ecco perché, l’introduzione della clausole claims made viene annullato il termine di prescrizione di 5 o 10 anni.

Tuttavia, questo accade per la formula detta claims made pura.

Bisogna prestare attenzione, infatti, perché ci sono delle polizze claims made che non prevedono retroattività e, in gergo, vengono definite “impure”.

Retroattività e postuma

Durante gli anni, in realtà, la clausola claims made pura è stata poi resa più “mite” dall’introduzione della retroattiva e postuma. Queste due opzioni hanno reso i contratti assicurativi decisamente più modellabili anche in base alle esigenze dei clienti.

Questi due istituti hanno apportato dei cambiamenti:

Con la retroattività, l’assicurazione assicura esclusivamente le richieste di risarcimento che sono pervenute durante il periodo di valenza della polizza, anche se sono imputabili ad attività professionali avvenute prima della data di stipula. Questo è valido perché si ritiene che l’assicurato non sia a conoscenza di reclami relativi alla sua professione.

La clausola postuma, invece, rappresenta di fatto una soluzione alla cessazione dell’attività professionale.  Nel caso di un medico in pensione, ad esempio, quest’ultimo era tenuto a pagare la polizza per continuare ad avere copertura.

Scegliendo assicurazioni con opzione postuma, invece, la copertura assicurativa può essere garantita anche dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale. Solitamente, per estendere la copertura di un anno non c’è bisogno di effettuare un ulteriore pagamento, mentre se si desidera ottenere una copertura per 10 anni o illimitata è necessario pagare un corrispettivo.

 E’ opportuno fare una precisazione sulle polizze dei giovani medici. Benchè anche per loro valga l’obbligo di avere una polizza con la retroattività di 10 anni, nelle assicurazioni da medici neoabilitati, spesso si trovano formule con retro minori o zero, come per esempio nell’assicurazione medico neoabilitato o giovane medico venduta dai principali player del settore.

Questo è dovuto al fatto che ovviamente prima della data di iscrizione all’albo non si è ancora medici e quindi non si possono cagionare danni coperti dalla polizza per medici.

Cosa dice la Legge sulle clausole claims made

In realtà, nel momento in cui si sottoscrive una polizza, è importante conoscere i termini relativi alla copertura. In questo modo,si potrà anche scegliere la soluzione migliore per tutelare la propria attività professionale in virtù delle proprie esigenze.

La Legge Gelli che regola la responsabilità sanitaria, ha introdotto l’obbligo di retroattività per 10 anni e ha regolato la durata delle clausole di postuma per ulteriori 10 anni per quanto riguarda le polizze di responsabilità civile professionale per i medici.